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L'accordo tra locatore e conduttore per ridurre il canone di locazione inizialmente pattuito non va necessariamente comunicato all'Amministrazione finanziaria. Lo comunica, in una nota, l'Agenzia delle Entrate, precisando che il ribasso del corrispettivo, in fatti, non comporta il versamento di ulteriore imposta o la fine del vecchio patto, ma si limita solo a modificarne alcune parti accessorie. Il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.60/E diffusa oggi, prende le mosse dalla richiesta del legale rappresentante di una societa' che ha concesso in locazione un immobile commerciale, accordando poi uno ''sconto'' sul canone. In particolare, il documento di prassi precisa che la nuova versione del patto, con la locazione ribassata, non deve essere registrata in termine fisso perche' non comporta ne' cessione, ne' risoluzione o proroga del vecchio contratto. Resta fermo che le parti possono sempre chiederne la registrazione volontaria, per garantire certezza all'accordo, dal momento che pattuire l'abbattimento del canone puo' determinare la diminuzione della base imponibile per il registro, l'Iva e le imposte sui redditi. In questo caso, l'imposta di registro da pagare e' pari a 67 euro in misura fissa.
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